Sulla questione assegni famigliari e detrazioni.
Commento della CGIL Brescia su alcune lettere al Direttore del "Giornale di Brescia"
Egregio direttore, le scriviamo in merito alle lettere pubblicate sul suo quotidiano il 10 e il 18 luglio in merito alla questione assegni famigliari e detrazioni.
Il problema di abusi nelle richieste esiste e la Cgil da anni ritiene e ricorda in ogni occasione che il tema dell'evasione o elusione fiscale o della richiesta di prestazioni per le quali non si ha diritto sia fenomeno da contrastare con forza.
È però importante, a tal proposito, separare il grano dal loglio.
Nelle ultime settimane alle nostre organizzazioni si sono rivolti numerosi lavoratori stranieri dipendenti di aziende bresciane ai quali il datore di lavoro, sulla base di un provvedimento Inps, ha richiesto in restituzione somme concernenti gli assegni familiari che sarebbero stati percepiti durante i periodi nei quali i familiari non erano presenti in Italia.
È opportuno sottolineare che il provvedimento Inps riguarda anche familiari che si sono assentati dal territorio nazionale per brevi periodi: per taluni di questi casi non è intervenuta la cancellazione anagrafica sicché la pretesa di considerare il familiare “residente all'estero” non ha alcun fondamento. La temporaneità dell'assenza non porta alla cancellazione automatica dal registro dell'anagrafe dei familiari ed in ogni caso qualora ciò dovesse realizzarsi, tale atto diverrebbe palesemente in contrasto con l'art. 11 DPR 223/89, che richiede una “irreperibilità accertata".
Vale anche la pena osservare che la normativa attuale appare peraltro in contrasto con il principio di parità di trattamento in materia assistenziale (parità che è garantita a tutti i lavoratori della convenzione Oil 143/75) laddove all'art.2 della legge 153/88 prevede che l'assegno venga corrisposto anche per i familiari residenti all'estero dei cittadini italiani, mentre non venga corrisposto per gli stranieri in analoga condizione. Sembra insomma che la situazione richieda un più attento esame caso per caso.
Per quanto concerne le detrazioni, basti ricordare (per approfondimenti la legge 296/2006 e successive modifiche ed integrazioni ) che la normativa in materia stabilisce parità di trattamento tra i lavoratori stranieri e italiani residenti in Italia per l'erogazione delle detrazioni fiscali per i familiari a carico residenti all'estero.
È necessario presentare una documentazione apposita ogni anno e bisogna dimostrare ad esempio che le persone alle quali tali detrazioni si riferiscono non possiedano un reddito complessivo superiore (al loro degli oneri deducibili) a 2840,51 euro, compresi i redditi fuori dal territorio dello Stato. Insomma, le detrazioni sono possibili (con una serie di vincoli) ma la norma a riguardo è chiara. Bene quindi il contrasto di abusi, purché questo non vada in violazione delle norme attuali e, al contrario, augurandosi che laddove le norme sono deficitarie si adeguino in tempi brevi nella direzione della parità di trattamento. I diritti e i doveri devono essere uguali per tutti e sarebbe spiacevole (e da contrastare in ogni modo) rilevare che alcuni lavoratori sono discriminati rispetto ad altri. E' importante ribadire che la normativa non può che essere applicata in modo fedele al proprio contenuto e non secondo condizionamenti che rischiano di collocarsi su piani ideologici o politici.
Damiano Galletti- Segretario generale CGIL Brescia
Francesco Bertoli – Segretario generale Fiom Cgil Brescia
Clemente Elia – Responsabile Osservatorio Discriminazioni Istituzionali
Brescia 19 luglio 2013