Bonus Natale. Nota dell’ufficio sindacale

Bonus Natale (art. 2 bis D.L. n. 113/2024, convertito in legge n. 143/2024)

All’interno della legge di conversione del decreto Omnibus (art. 2 bis D.L. n. 113/2024, convertito in legge n. 143/2024), è stato previsto il cosiddetto “Bonus Natale” di 100€ che sarà corrisposto solo ad alcuni lavoratori dipendenti sia a tempo indeterminato sia a tempo determinato, in possesso di specifici requisiti reddituali e familiari.
Non si tratta di un bonus automatico: il riconoscimento è subordinato alla presentazione di un’apposita richiesta al proprio datore di lavoro.

Requisiti
Il bonus spetta, su domanda, ai lavoratori per i quali, con riferimento al periodo d’imposta 2024, ricorrano congiuntamente le seguenti condizioni:

–  reddito complessivo non superiore a 28.000€ (percepito entro il 12 gennaio 2025);
– coniuge non legalmente ed effettivamente separato e almeno un figlio, entrambi a carico, oppure almeno un figlio a carico, ove l’altro genitore manchi o non abbia riconosciuto il figlio e il contribuente non sia coniugato o, se coniugato, si sia successivamente separato, o se vi siano figli adottivi, affidati o affiliati del solo contribuente e questi non sia coniugato o, se coniugato, si sia successivamente separato. Ai coniugi sono equiparate le parti dell’unione civile tra persone dello stesso sesso;
– capienza fiscale: IRPEF lorda determinata sui redditi da lavoro dipendente (con esclusione di pensioni e di assegni a esse equiparati), percepiti dal lavoratore, d’importo superiore a quello delle detrazioni spettanti.

Ai fini della verifica del requisito reddituale fissato dalla norma occorre tenere conto anche di:
– redditi assoggettati a cedolare secca o a imposta sostitutiva (es. forfettari);
– quota di agevolazione ACE (art. 1 D.L. 6 Dicembre 2011, n. 201)

Il reddito complessivo è assunto al netto del reddito dell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale e di quello delle relative pertinenze.

Requisito del nucleo familiare
Il bonus spetta al lavoratore dipendente, con almeno un figlio fiscalmente a carico (anche se nato fuori del matrimonio, riconosciuto, adottivo o affidato), se, alternativamente:
– ha il coniuge, non legalmente ed effettivamente separato, fiscalmente a carico;
– fa parte di un nucleo familiare mono genitoriale.

Si intende per nucleo mono genitoriale quello in cui, alternativamente:
– l’altro genitore è deceduto;
– l’altro genitore non ha riconosciuto il figlio nato fuori del matrimonio;
– il figlio è stato adottato da un solo genitore oppure è stato affidato o affiliato a un solo genitore.

Importo del bonus
L’importo erogato va riproporzionato in base ai giorni di lavoro che hanno dato diritto alla retribuzione, ovvero al periodo lavorato.
Nessuna riduzione del bonus deve essere effettuata in presenza di particolari modalità di articolazione dell’orario di lavoro (ad esempio il part-time orizzontale, verticale o ciclico).
In presenza di più redditi di lavoro dipendente, nel calcolare il numero dei giorni per i quali spetta il bonus, i giorni compresi in periodi contemporanei devono essere computati una sola volta.

Coniuge e figlio fiscalmente a carico
Occorre ricordare che la condizione prevista per essere considerati a carico per la percezione del bonus è che il coniuge o il figlio abbiano un reddito complessivo non superiore a 2.840,51€, al lordo degli oneri deducibili, con innalzamento a 4.000€ nel caso di figli di età non superiore a 24 anni.

Domanda ed erogazione del bonus
Il bonus non concorre alla formazione del reddito complessivo del lavoratore e deve essere rapportato al periodo di lavoro pertanto, l’importo effettivamente spettante dipende dai mesi di lavoro effettivamente svolti nel corso dell’anno.
L’indennità è corrisposta, su domanda presentata dal dipendente, dal datore di lavoro sostituto d’imposta unitamente alla tredicesima mensilità.

Il lavoratore dipendente che ha cessato l’attività lavorativa nel corso del 2024 può beneficiare dell’indennità direttamente nella dichiarazione dei redditi riferita all’anno d’imposta 2024.

Qualora il lavoratore abbia più contratti di lavoro dipendente part-time in essere, l’indennità è erogata dal sostituto d’imposta individuato dal lavoratore.

Fiom-Cgil nazionale

Roma, 21 ottobre 2024

 

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